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Al via l’Ape sociale, scattano le domande all’Inps

incentivi inailL’Ape sociale rappresenta la possibilità di andare in pensione anticipata per chi svolge un lavoro gravoso come infermieri e oss. Si tratta di un reddito ponte, pagato dallo Stato fino a un massimo di 1500 euro, fino al raggiungimento della pensione vera e propria che resta agganciata all'età Fornero (66 anni e 7 mesi; 65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato nel 2017). Dopo un primo stop dovuto a un blocco da parte del Consiglio di Stato, adesso finalmente la situazione si è sbloccata.

Chi sono i beneficiari dell’Ape sociale?

I soggetti beneficiari devono avere almeno 63 anni, essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
avere una iduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’Ape sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative considerate gravose (tra cui appunto infermieri e oss). I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse. Per tale categoria è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L’indennità non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto in Italia o all’estero, è subordinata alla residenza in Italia e alla condizione che il soggetto abbia cessato l’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero. L’indennità è incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (ASDI) e con l’indennizzo per cessazione attività commerciale previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996.

Per l’anno 2017 le domande sono accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro. La domanda va presentata entro il 15 luglio 2017, esclusivamente in via telematica.

Per ulteriori informazioni potrete recarvi presso i nostri uffici in via Marvasi 8/C Reggio Calabria. 

 

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