ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
- Dettagli
- Creato 04 Febbraio 2015
La Confartigianato di Reggio Calabria rende noto che la “Legge di stabilità 2015” ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato .
L’esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carido del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari ad € 8.060,00 su base annua.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2015 e la sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente per cui il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne disoccupate da almeno 24 mesi. E’ invece ammesso il cumulo con altri incentivi di natura economica, tra i quali quelli previsti per l’assunzione di lavoratori disabili, di giovani genitori, dei lavoratori beneficiari del trattamento ASpel ex art. 2, comma 10bis, L. 92/12, dal “Programma Garanzia Giovani” e dell’incentivo previsto a norma dell’art.8, comma 4, L. 223/91 per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità.